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Si intende un “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione . Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”
Quindi si tratta degli impianti di climatizzazione invernale o estiva (costituiti da apparecchi, dispositivi e sottosistemi) installati in modo fisso, a prescindere dalla potenza.
L'Allegato A al d.lgs.192/05 definisce che il responsabile dell'impianto termico è :
Come indicato sopra, in caso di immobili residenziali locati la responsabilità della manutenzione ordinaria ricade in capo all’inquilino (oltre ai controlli dell’efficienza e controllo dei fumi), mentre è a carico del proprietario dell’immobile locato la manutenzione “straordinaria”. Per straordinaria si intendono gli interventi più importanti, sostituzione pezzi e/o sostituzione generatore.
I controlli di efficienza energetica sono obbligatori solo sugli impianti termici superiori a determinate potenze: per l'art. 8 del dpr statale si tratta degli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale a partire da 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale a partire da 12 kW.
Il codice catasto regionale è un codice a 10 cifre che identifica univocamente un impianto. Per gli impianti esistenti prima dell'entrata in funzione dell'applicativo SIERT, essi sono stati automaticamente importati dai portali delle vecchie agenzie energetiche e ricodificati con il nuovo codice regionale, mentre per le nuove costruzioni o per gli impianti che prima non erano soggetti a controllo o non erano stati accatastati, è il manutentore ad assegnare all'utente un proprio codice catasto che dovrà poi accatastare sul portale.
Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale degli impianti termici. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l’impianto di climatizzazione invernale è distinto dall’impianto di climatizzazione estiva (impianti che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati) è necessario compilare due diversi libretti di impianto.
Il codice catasto è obbligatorio solo per gli impianti sopra soglia, e cioè: